Circolare n. 66 chiarimenti scelta di non avvalersi della religione cattolica (1)
Con la presente si riportano i chiarimenti relativamente alla possibilità di scelta da parte delle famiglie se avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica. Nello specifico: Il T.U. (D. L. n. 297 del 16/04/1994) ha disposto che la scelta dell’IRC da parte dei genitori degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado avvenga “all’atto dell’iscrizione non d’ufficio”, cioè solo all’inizio di ogni ciclo scolastico, avendo poi valore per tutto il ciclo – Occorre quindi firmare e consegnare il modulo per la scelta dell’IRC solo per la iscrizione alla classe prima della scuola primaria e secondaria per le altre classi vale già la scelta effettuata. Ad integrazione della nota precedente si precisa che la lettera b) del punto 2.1 del DPR numero 751 del 16 dicembre 1985 recita così: “ la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica”. E tutte le Circolari ministeriali successive hanno sempre tenuto presente tale norma. Tutto ciò premesso si specifica che la scelta fatta all’atto di iscrizione vale per l’intero ciclo cui si riferisce se non viene modificata da successiva richiesta, ma tale successiva richiesta può essere inoltrata SOLO PRIMA DELL’AVVIO DI UN NUOVO ANNO SCOLASTICO e non può essere modificata nel corso dell’ l’anno. Per la scuola dell’Infanzia la scelta di avvalersi dell’IRC va fatta ogni anno scolastico.
da Caic84100v-aut